A.P.P.M, a che punto siamo?

Proprio con questo titolo nella giornata odierna i Consiglieri del Partito Democratico del Trentino, Luca Zeni e Sara Ferrari, hanno presentato una interrogazione in Consiglio provinciale sulla incresciosa vicenda legata alla nuova sede dell’ Associazione Provinciale Per i Minori (A.P.P.M.), alla quale a suo tempo la Giunta provinciale aveva assegnato la sede nel ristrutturato immobile di via Manzoni, per poi obbligare l’ Associazione ad una “marcia indietro” a fronte degli insostenibili costi del canone annuo richiesto alla stessa da “Patrimonio del Trentino s.p.a.”
Trento, 1 marzo 2021

E così, mentre l’immobile finito e completato rimane inutilizzato, anche perché pensato e progettato per le esigenze particolari di A.P.P.M. e di altri;

la provincia si trincera dietro le proprie deliberazioni e non pare non trovare altre soluzioni. Eppure quest’ultime, come precisa l’interrogazione, esistono e si possono sfruttare per risolvere una questione dai contorni veramente paradossali.

I due Consiglieri chiedono quindi alla Giunta provinciale di rivedere le proprie decisioni, anche sotto il profilo tecnico-giuridico revocando la deliberazione che impedisce la soluzione più ovvia; di sapere se si sono individuate comunque eventuali soluzioni alternative ed a chi verrebbe quindi destinato l'immobile in oggetto.

 

IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE:

Interrogazione n.

AP.P.M.: A CHE PUNTO SIAMO?

Nella incresciosa vicenda che riguarda la nuova sede dell’ “Associzaione Provinciale per i Minori - onlus” (A.P.P.M.) i fatti sono noti. Con la deliberazione n. 953/2011 la Provincia concedeva un contributo per l’acquisizione dell’immobile dell’ex asilo “San Martino” in via Manzoni a Trento a favore di “Patrimonio del Trentino s.p.a.”. Allo stesso tempo la Giunta provinciale stabiliva che il bene, stante il vincolo di destinazione gravante in perpetuo sull’immobile ad uso asilo infantile o ad iniziative in favore dell’infanzia e dei giovani, venisse concesso ad A.P.P.M., visti i suoi fini statutari e la sua lunga e comprovata attività in favore dei minori, per collocarvi la propria sede, a fronte dell’impegno di A.P.P.M. al pagamento di un canone annuo tale da consentire il saldo tutte le spese non coperte dal suddetto contributo provinciale.

Ovviamente, dopo dieci anni e dopo lavori non più di solo ristrutturazione bensì di totale ricostruzione, il costo dei lavori effettuati è risultato ben più elevato di quanto preventivato in origine e quindi la parte che andrebbe coperta con il canone annuo a carico dell’ A.P.P.M. risulta totalmente insostenibile per i bilanci della stessa, posto che si tratta di una associazione senza alcun fine di lucro.

Su questa complessità si arena la vicenda e tutto rimane fermo, mentre A.P.P.M. ribadisce la sua impossibilità a sostenre i costi previsti da “Patrimonio del Trentino s.p.a.”. L’immobile, finito e completo, rimane così chiuso ed inutilizzato, perché pensato, progettato e realizzato con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di A.P.P.M. e non di un qualunque altro affittuario ed anche per l’irrigidimento della Provincia che, trincerandosi dietro il disposto della citata delibrazione n. 953, pare non trovare soluzioni percorribili e di reciproca soddisfazione.

Eppure le cose non stanno proprio così, a ben vedere.

Infatti, l’art. 40, comma 1, della L.P. 13/2007 che disciplina le poliitche sociali della Provincia, come da ultimo modificato con la L.P. n. 19/2016, prevede che: “la Provincia e gli enti strumentali individuati dall’ art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l’istituzione, possono mettere a disposizione di soggetti che non perseguono attività lucrative immobili di loro proprietà e le relative attrezzature, per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, anche a titolo gratuito”. Ma non solo. Proseguendo l’art. 40 afferma che: “La Provincia può assumere gli oneri relativi alla mesa a disposizione degli immobili e delle relative attrezzature da parte dei suoi enti strumentali.”

Premesso che la legge in esame è dell’anno 2016 e quindi successiva di ben cinque anni alla deliberazione n. 953 che è datata nell’anno 2011, va da sé che non poteva agire sulla deliberazione stessa e sulle disposizioni in essa contenute per la cessione dell’immobile ad A.P.P.M. da parte di “Patrimonio del Trentino s.p.a.”.

Alla luce di tali considerazioni, si tratta adesso di verificare l’esistenza o meno della volontà politica per una applicazione della legge n. 13/2007 (art.40), così come modificata dalla L.P. n. 19/2016, che permetterebbe quindi la messa a disposizione,a nche a titolo gratuito, da parte dell’ente strumentale “Patrimonio del Trentino s.p.a.” a soggetti, come A.P.P.M., che non perseguono fini lucrativi. In altre parole, una nuova deliberazione della Giunta provinciale che vada a revocare le direttive a suo tempo impartite a “Patrimonio del Trentino s.p.a.” con la deliberazione n. 953/2011, potrebbe reggersi sul disposto del comma 1 dell’art. 21 “quinquies” della L. 241/1990 che così novella: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che epr i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere evocato da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge…”.

Con motivazioni di merito, già richiamate più sopra (tempi di realizzazione; nuovo tipo di ricostruzione e non di sola ristrutturazione; mutate esigenze sociali; lievitazione insostenibile dei costi a carico del beneficiario del bene ecc.) si potrebbe procedere quindi ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, revocando pertanto la deliberazione n. 953/2011.

Questo è, molto riassuntivamente ed a tutt’ oggi, lo stato dell’arte.
Risulta poi che in data 8 febbraio scorso avrebbe dovuto essere effettuato, a quanto risulta all’interrogante, un sopralluogo ad un’ altra struttura per verificarne l’ idoneità ad ospitare le attività di A.P.P.M.. Ciò prefigura evidentemente l’assenza di quella volontà politica della Giunta provinciale, più sopra invocata ed il tentativo di non revocare alcunchè della richiamata deliberazione n. 953, lasciando, in buona sostanza, immutato lo scenario attuale. Ma tutto questo cozza però con il vincolo perpetuo di destinazione d’uso che grava sull’immobile ricostruito e riporta l’intera questione in alto mare.

Alla luce di tali considerazioni, si interroga la Giunta provinciale per sapere:

- se la stessa non ritenga, così com’è nella più palese evidenza, profondamente mutato il quadro sociale e la situazione di fatto della vicenda in esame, al punto da giustificare una nuova valutazione dell’interesse originario;

- se quindi la stessa intende prendere in considerazione nuovamente l’ipotesi di revoca della deliberazione n. 953/2011, così come reso possibile dall’applicazione del comma 1 dell’art. 21 “quinquies” della L. 241/1990;

- se, in data 8 febbraio, si è svolto un sopralluogo ad altra struttura eventuale e con quali esiti;

- eventualmente, a quale destinatario e sulla scorta di quali motivazioni non confliggenti con la destinazione d’uso vincolante, la Provincia ritiene di affidare l’immobile in oggetto, nel caso in cui lo stesso non venisse attribuito ad A.P.P.M., nonchè con quali tempi ed a fronte del sostegno di quali spese di canone.

A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.

 

Distinti saluti.

 

                                                                                               avv. Luca Zeni

                                                                                                dott.a Sara Ferrari