Davanti all’ipotesi di possibili futuri aumenti delle indennità dei Consiglieri regionali e per sgomberare il campo dall’affastellarsi di equivoci ed interpretazioni le più disparate, nel caso dell’entrata in vigore della riforma della Carta costituzionale semprechè il referendum confermativo abbia esito positivo, ho ritenuto opportuno dare mandato al Servizio legislativo del Consiglio di approfondire, sotto il profilo giuridico e quindi tecnico, tutti gli aspetti connessi ad una simile ipotesi.
Bruno Dorigatti, Ufficio Stampa Consiglio Provinciale, 28 luglio 2016
Dalle puntuali verifiche fatte, emerge come non sia affatto vero che, per effetto della riforma costituzionale, l’indennità dei Consiglieri regionali delle autonomie speciali dovrà essere automaticamente quantificata sull’indennità del Sindaco del Comune capoluogo della Regione e nemmeno che l’indennità consiliare subirà automaticamente una qualsiasi forma di aumento. Ciò perché, la disposizione che fissa le indennità dei Consiglieri regionali sugli emolumenti del Sindaco del capoluogo regionale (art. 35 Legge costituzionale di riforma) viene a modificare l’art. 122 della Costituzione, che si trova nel Capo IV della legge di riforma, cioè nel Capo che modifica il Titolo V – Parte seconda della Costituzione.
Le disposizioni di questo Capo - come stabilisce l’art. 39 della Legge costituzionale di riforma (norma transitoria) - non si applicano alle autonomie speciali, fino alla revisione dei rispettivi Statuti, da approvarsi sulla scorta di “intese” fra lo Stato e le Regioni interessate. Va da sé quindi che, per le autonomie speciali, non si applica la nuova disciplina sulle indennità dei Consiglieri regionali e degli Amministratori regionali.
Diversa è invece la norma sul divieto di erogare contributi o rimborsi ai Gruppi consiliari (art. 40, comma 2, Legge costituzionale di riforma), che trova invece applicazione fin da subito, perché non è contenuta nella riforma del Titolo V della Costituzione, bensì in una norma di immediata applicazione (art. 41, comma 1, Legge costituzionale di riforma).
Quindi, se la riforma della Costituzione verrà approvata con il referendum confermativo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si diversificheranno dalle Regioni a statuto ordinario anche per quanto riguarda le indennità dei rispettivi Consiglieri ed Amministratori. Solo nelle Regioni a Statuto ordinario si dovrà applicare il nuovo criterio di quantificazione delle indennità dei vari Consiglieri regionali. Queste ultime, per quanto riguarda la nostra Regione, rimarranno quindi quelle che sono oggi e che sono regolate dalla disciplina attualmente in vigore. Confido di aver così chiarito dubbi e perplessità in ordine ad un tema così delicato e complesso.